In merito alle vicende della BANCA POPOLARE di BARI, ospitiamo il comunicato predisposto a seguito della SENTENZA della CORTE di GIUSTIZIA EUROPEA che ha respinto l’impugnazione proposta dalla Commissione UE contro l’intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) a copertura del deficit patrimoniale derivante dall’acquisizione della Banca TERCAS.

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Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 30/21
Lussemburgo, 2 marzo 2021
Sentenza nella causa C-425/19P
Commissione/Italia, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d’Italia
e Banca Popolare di Bari SCpA
La Corte respinge l’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza
del Tribunale relativa alle misure adottate da un consorzio di banche italiane a
sostegno di uno dei suoi membri
Il Tribunale ha correttamente dichiarato che tali misure non costituiscono aiuti di Stato in quanto
non sono imputabili allo Stato italiano
Nel 2013, la banca italiana Banca Popolare di Bari SCpA (BPB) ha manifestato il proprio interesse
alla sottoscrizione di un aumento di capitale di Banca Tercas (in prosieguo: «Tercas»), un’altra
banca italiana a capitale privato che era stata posta in regime di amministrazione straordinaria in
seguito a irregolarità accertate dalla Banca d’Italia, l’autorità italiana di vigilanza sul settore
bancario.
Tale manifestazione d’interesse da parte di BPB era tuttavia subordinata alla condizione che il
deficit patrimoniale di Tercas fosse interamente coperto dal Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi (FITD). Quest’ultimo è un consorzio di diritto privato tra banche, di tipo
mutualistico, che ha l’obbligo di intervenire a titolo di garanzia legale dei depositi in caso di
liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri. Il FITD dispone inoltre della facoltà di
intervenire in maniera preventiva per sostenere un membro sottoposto al regime di
amministrazione straordinaria. Tale possibilità richiede tuttavia che sussistano prospettive di
risanamento e che sia prevedibile un minor onere rispetto a quello derivante dall’intervento del
FITD a titolo di garanzia legale dei depositi nel caso di una liquidazione coatta amministrativa del
membro interessato.
Nel 2014, dopo essersi sincerato che un intervento preventivo a favore di Tercas sarebbe stato
economicamente più vantaggioso del rimborso dei depositanti di tale banca in caso di liquidazione
coatta amministrativa, il FITD ha deciso di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e di
concederle determinate garanzie. Tali misure sono state approvate dalla Banca d’Italia.
Con decisione del 23 dicembre 2015 1
, la Commissione ha constatato che tale intervento del
FITD a favore di Tercas costituiva un aiuto di Stato illegittimo concesso dall’Italia a Tercas e
ne ha ordinato il recupero.
L’Italia, BPB e il FITD, sostenuto dalla Banca d’Italia, hanno proposto ricorsi di annullamento
contro tale decisione. Con sentenza del 19 marzo 2019 2
, il Tribunale ha accolto tali ricorsi
annullando la decisione della Commissione, con la motivazione che le condizioni per qualificare
l’intervento del FITD come aiuto di Stato non erano soddisfatte, poiché tale intervento non era né
imputabile allo Stato italiano né finanziato mediante risorse statali da esso provenienti 3
.

1 Decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex
2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (GU 2016, L 203, pag. 1).
2 Sentenza del 19 marzo 2019, Italia/Commissione, T-98/16, T-196/16 e T-198/16 ; v. anche CS n. 34/19.
3
La qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone la
presenza di quattro condizioni, ovvero che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, che
tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che esso conceda un vantaggio selettivo al suo
beneficiario e che falsi o minacci di falsare la concorrenza.www.curia.europa.eu
Rigettando l’impugnazione presentata dalla Commissione, la Corte, riunita in Grande
Sezione, precisa la propria giurisprudenza in materia di imputabilità allo Stato di misure di
aiuto concesse da un ente di diritto privato che non è né un organismo statale né
un’impresa pubblica.
Giudizio della Corte
La Corte rammenta, anzitutto, che, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come
«aiuti» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato essi devono essere concessi
direttamente o indirettamente mediante risorse statali e dall’altro devono essere imputabili allo
Stato.
Per quanto concerne più specificamente l’imputabilità alle autorità italiane dell’intervento del FITD
a favore di Tercas, la Corte constata, poi, che il Tribunale non ha commesso errori dichiarando
che gli indizi presentati dalla Commissione per dimostrare l’influenza delle autorità
pubbliche italiane sul FITD non permettono di imputare il suo intervento a favore di Tercas
alle autorità italiane.
A tale riguardo, la Corte ritiene che il Tribunale abbia applicato correttamente la giurisprudenza
secondo la quale spetta alla Commissione dimostrare, sulla base di un insieme di indizi, che le
misure in questione erano imputabili allo Stato e, pertanto, non ha imposto alla Commissione un
livello di prova più elevato relativamente all’imputabilità di un vantaggio allo Stato per il solo motivo
che il FITD è un ente privato.
In proposito, la Corte sottolinea che la circostanza che l’ente erogatore dell’aiuto abbia natura
privata implica che gli indizi atti a dimostrare l’imputabilità della misura allo Stato sono diversi da
quelli richiesti nell’ipotesi in cui l’ente erogatore dell’aiuto sia un’impresa pubblica.
Pertanto, il Tribunale non ha imposto criteri di prova diversi ma, al contrario, ha applicato la
giurisprudenza costante della Corte secondo la quale gli indizi atti a dimostrare l’imputabilità di una
misura di aiuto derivano necessariamente dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel
quale tale misura è stata attuata, e a tale riguardo l’assenza di un vincolo di capitale tra il FIDT
e lo Stato è di sicura rilevanza.
La Corte chiarisce, inoltre, che la sua giurisprudenza in merito alla nozione di «emanazione dello
Stato», che consente ai soggetti dell’ordinamento di invocare disposizioni incondizionate e
sufficientemente precise di direttive non recepite o non recepite correttamente nei confronti di
organismi o enti soggetti all’autorità o al controllo dello Stato, non può essere estesa alla questione
dell’imputabilità allo Stato di misure di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Inoltre, la Corte respinge l’argomento della Commissione vertente sul rischio di elusione della
normativa in materia di unione bancaria. La Commissione sosteneva a tale proposito che il rifiuto
di imputare alle autorità statali l’intervento di un ente quale il FIDT a favore di una banca a capitale
privato comporterebbe un rischio di elusione dell’articolo 32 della direttiva 2014/59
4
, che prevede
l’attivazione di una procedura di risoluzione nel caso in cui un ente creditizio necessiti di un
sostegno finanziario pubblico straordinario corrispondente a un aiuto di Stato. A tale proposito la
Corte rileva che la qualificazione di una misura adottata da un sistema di garanzia dei depositi
come aiuto di Stato idonea a far scattare tale procedura di risoluzione resta possibile, in funzione
delle caratteristiche di detto sistema e della misura in questione.
Infine, la Corte conferma che è sulla base dell’analisi di tutti gli indizi presi in
considerazione dalla Commissione, collocati nel loro contesto, che il Tribunale ha accertato
un errore di diritto commesso da tale istituzione quando quest’ultima ha ritenuto che le

4 Articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che
modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).www.curia.europa.eu
autorità italiane avessero esercitato un controllo pubblico sostanziale nella definizione
dell’intervento del FITD a favore di Tercas.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla
Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti
sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la
causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in
caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di
impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere (+352) 4303 8575

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